La Mediazione

La mediazione è un procedimento informale, previsto dal D.Lgs. 28/2010, all’interno del quale le parti litiganti, supportati da una figura terza ed imparziale, si adoperano per raggiungere un accordo e per risolvere le controversie esistenti tra loro.

L’accordo, quando siglato in presenza dei legali, è titolo esecutivo, ovvero ha lo stesso valore di una sentenza di un Giudice.

Quali sono le differenze?

Davanti ad un Giudice si segue una procedura e le parti in lite non hanno, quasi mai, il potere e la facoltà di esprimere le proprie valutazioni.

Nella mediazione le parti sono al centro dell’attenzione ed il mediatore non è vincolato da alcuna procedura.

Il mediatore non giudica. Il mediatore tende a riconciliare le parti, ove possibile, e le accompagna verso l’accordo.

Quando la mediazione è obbligatoria e prevista dalla legge?

Quando la controversia verte sui seguenti argomenti: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per la parte invitata che non aderisce o non partecipa alla mediazione, la Legge prevede delle sanzioni che il Giudice ha la facoltà, nel successivo giudizio, di comminare.

Quando la mediazione è facoltativa?

In tutti gli altri casi.

Una parte può decidere di instaurare un procedimento di mediazione. L’altra parte sarà libera di aderire alla richiesta oppure rifiutarla, senza alcun tipo di sanzione da parte del Giudice.

Regolamento e Codice Etico

S.S.P. Mediazione Srl, per lo svolgimento della procedura di mediazione, è dotata di un proprio regolamento e di un proprio codice etico.

Con il deposito di una istanza di mediazione la parte accetta integralmente quanto previsto.

Per visualizzare e leggere il regolamento ed il codice etico clicca qui

Incentivi Fiscali

BENEFICI FISCALI

Sulla base di quanto disposto dal DM del 1° agosto 2023, ogni singola parte potrà vedersi riconosciuto un credito di imposta, ex art. 20, commi 1-2, del Decreto Legislativo 28/2010:

  • In caso di raggiungimento dell’accordo, il Credito di imposta è commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo fino al raggiungimento di €600,00
  • Nel caso in cui la mediazione è condizione di procedibilità, viene riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso corrisposto all’avvocato per l’assistenza alla procedura di mediazione (nei limiti previsti dai parametri forensi) fino concorrenza di €600,00.
  • In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.
  • In caso di estinzione del giudizio a seguito di raggiungimento dell’accordo di mediazione, vi è il riconoscimento di un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte in giudizio fino a concorrenza di euro 518,00.

Ogni persona fisica può beneficiare del Credito d’imposta nel limite di € 600,00 per procedura e per un massimo annuo di € 2.400,00.

Per le persone giuridiche, invece, il limite annuo è innalzato ad € 24.000,00.

AGEVOLAZIONI FISCALI IN MEDIAZIONE

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

GRATUITO PATROCINIO

In caso di possesso dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio di cui all’art. 15ter del D.lgs 28/2010 ss. mm. ii., come modificato dalla Legge 149/2022, l’interessato può fare domanda di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha sede l’Organismo di Mediazione competente personalmente, ovvero a mezzo del proprio legale.

La delibera di ammissione deve essere inviata all’Organismo fini dell’esenzione dal pagamento delle spese di mediazione.

In caso di mediazione di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010 e se sussistono i presupposti di cui all’art. 15 ter del medesimo decreto legislativo, la parte può chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello stato al fine di proporre la domanda o di partecipare al relativo procedimento.